Il procuratore pubblico e l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto si sono rimessi al giudizio di questa Camera. in diritto 1. L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.