e. Le fondazioni denuncianti, nelle proprie osservazioni, contestano la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso, che qualificano di “usum delphini”, in particolare con riferimento alle differenze degli importi in franchi svizzeri. Dalla posizione di organo della ricorrente che l’accusato rivestiva all’epoca dei fatti le osservanti escludono che si possa parlare di buona fede in relazione all’incasso dell’assegno nel gennaio 1997. Il procuratore pubblico e l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto si sono rimessi al giudizio di questa Camera. in diritto 1.