Egli fa in particolare riferimento alle divergenze tra gli importi degli assegni incassati dall’accusato a debito della ricorrente e gli importi in franchi svizzeri registrati quali “anticipazioni” in contabilità dallo stesso accusato. Per gli importi in dollari iscritti nella contabilità da parte dell’accusato, non esclude che gli stessi possano essere stati iscritti a posteriori per giustificare la connessione. A titolo abbondanziale osserva come l’accusato era organo della ricorrente, e ha fatto beneficiare la società da lui rappresentata di proventi di reato: quindi non è applicabile il concetto di terzi ai sensi dell’art. 59 cfr.