Con decisione 12.5.2004, l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione di parziale dissequestro del 24.3.2004 del procuratore pubblico poiché un attento esame della documentazione non permette di concludere che l’incasso dell’assegno del gennaio 1997 costituisca il riequilibrio delle “anticipazioni” operate dall’accusato a debito della ricorrente in due occasioni nel corso del 1996. Egli fa in particolare riferimento alle divergenze tra gli importi degli assegni incassati dall’accusato a debito della ricorrente e gli importi in franchi svizzeri registrati quali “anticipazioni” in contabilità dallo stesso accusato.