{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-197_2004-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47866&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d155d56e26fbd8b2093a2d315ee6a6d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di sequestro (ricorso accolto)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:59", "Checksum": "bc759189c72110e5e441fdd2bfb011d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197\nRegesto:\nricorso in materia di sequestro (ricorso accolto).\n\n\nQuinto: il secondo assegno emesso dall’accusato, datato 15.1.1997, accreditato sulla relazione della ricorrente il 16.1.1997 ed addebitato sulla relazione __________ dell’accusato in data 23.1.1997, riporta l’importo di US$ 29'388.10, corrispondente alla somma esatta degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996, ovvero US$ 25'216.44 e 4'007.21, aumentati dalle spese relative al mancato incasso del primo assegno, ovvero US$ 127.-- e 37.45 (all. 7 del ricorso). Sesto: i due importi in CHF indicati nella contabilità nei mesi di agosto e settembre 1996 divergono dagli importi in CHF effettivamente prelevati. Se si calcola il cambio applicato nella contabilità, si ottengono praticamente due importi praticamente uguali (1,352000 e 1,351998). Esaminando il cambio ufficiale riportato sui due documenti giustificativi bancari (all. 1 e 3 del ricorso) risulta che il cambio applicato dalla banca era diverso, ma addirittura differente di molto (1,1897 e 1,24775). Queste constatazioni oggettive permettono di concludere con certezza che anzitutto, anche se fossero stati iscritti successivamente, gli importi in dollari della contabilità sono esatti, e quindi non possono certo essere stati manipolati per creare la connessione, che matematicamente è pacifica. Queste constatazioni spiegano anche come la contabilizzazione in CHF sia stata fatta ad un cambio fisso, diverso da quelli esistenti al momento dei due prelievi per “anticipazioni”. Forza è quindi di accertare l’esistenza della connessione tra le due “anticipazioni” del 1996 e l’incasso dell’assegno del gennaio 1997. Con riferimento all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP, si deve concludere che all’operazione del gennaio 1997 si contrappone una controprestazione praticamente sinallagmatica con le due “anticipazioni” del 1996.\n.\n8. Resta da esaminare infine la posizione della ricorrente quale terzo beneficiario dell’atto di disposizione censurato, in particolare con attenzione alla buona fede o meno, in considerazione del fatto che l’accusato era organo della ricorrente al momento dei fatti. A questo proposito occorre considerare come l’accusato era anche amministratore delle fondazioni denuncianti, oltre che gestore patrimoniale dei loro conti, e che in un caso (quello dei denuncianti) come nell’altro (quello della ricorrente) egli abbia contravvenuto ai chiari obblighi derivatigli sia dal contratto di mandato, sia dalla funzione di amministratore. Come emerge chiaramente dallo scritto 26.5.2002 del patrocinatore della ricorrente al Ministero pubblico (AI 206), il versamento del gennaio 1997 altro non era che “il rimborso di un “prestito”, ricorrendo l’accusato a prelevamenti sui conti societari. Circostanza rimasta incontestata, e peraltro riferita a comportamenti illeciti simili a quelli messi in atto a danno delle denuncianti. Il concedersi prestiti personali o per proprie società, a danno di una società amministrata, rappresenta certamente un atto illecito, di rilevanza penale, d’azione pubblica, che solo in ragione delle gravi condizioni di salute dell’accusato non ha potuto essere ulteriormente approfondito. L’organo è al tempo stesso autore di comportamenti illeciti: occorre distinguere in questi casi tra organo ed azionista o avente diritto, per valutare unicamente la buona fede. Nel presente caso non ci sono elementi oggettivi e soggettivi per escludere la buona fede della ricorrente e del suo azionista / avente diritto: la società ricorrente è lesa, come le denuncianti, dalla scapestrata gestione dell’accusato.\nDa evidenziare, in un’ottica di buona fede, il fatto che il “riequilibrio” è avvenuto per l’importo esatto delle due “anticipazioni”, senza quindi che alla ricorrente venisse neppure riconosciuto un saggio d’interessi o un’eventuale differenza di cambio.\n9. Il ricorso è accolto, e la decisione dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto annullata. Alla crescita in giudicato della presente decisione, la relazione __________ presso la Banca __________ rimarrà sotto sequestro limitatamente all’importo di CHF 5'000.-- con i relativi interessi maturati.\nNon si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente adeguate ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 157 ss. e 284 ss. CPP e 39 lit. f LTG, come ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.\n2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________,\nCHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}