{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-197_2004-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47866&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d155d56e26fbd8b2093a2d315ee6a6d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di sequestro (ricorso accolto)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:59", "Checksum": "bc759189c72110e5e441fdd2bfb011d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197\nRegesto:\nricorso in materia di sequestro (ricorso accolto).\n\n\nLa confisca sarà allora pronunciata quando l'acquirente si é reso colpevole di ricettazione, oppure quando, benché non colpevole di ricettazione, l'acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati; ossia quando l'acquirente ha agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30.6.1993 in FF 1993 III 219; N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP). Il terzo è da considerarsi in mala fede anche quando non ha applicato la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano [\"l'ignorance de faits qui justifiaient la confiscation (…) doit être non fautive\", D. PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 187; contra: N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP].\nLa confisca non sarà invece ordinata se l'acquirente, ignorando i fatti che giustificherebbero la misura, ha fornito una controprestazione adeguata, ad esempio acquistando l'oggetto al prezzo usuale; prestazione e controprestazione devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, op. cit., n. 90 ad art. 59 CP). Al terzo di buona fede possono quindi essere confiscate prestazioni a titolo gratuito come donazioni e commissioni non pattuite (N. SCHMID, op. cit., n. 87 ad art. 59 CP). Il valore della controprestazione deve essere stimato in base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell'acquisizione dei beni (ex tunc, N. SCHMID, op. cit., n. 92 ad art. 59 CP).\nInoltre, mancando una tale controprestazione, si rinuncerebbe alla confisca se dovesse risultare di un rigore eccessivo.\n4. Nel presente caso sono certamente dati i seri indizi di reato di appropriazione indebita aggravata a carico dell’accusato, cosa peraltro non contestata dalle parti.\n5. Problematica è la connessione tra l’oggetto del sequestro e l’atto di disposizione penalmente rilevante. La relazione bancaria della ricorrente __________ presso la Banca __________ posta sotto sequestro non è stata beneficiata da atti penalmente rilevanti. Al contrario, potrebbe essere stata oggetto di malversazioni dell’accusato, in relazione alle due “anticipazioni” del 28.8.1996 e del 27.9.1996. Beneficiata dall’incasso di un assegno tratto dall’accusato è un’altra relazione bancaria della qui ricorrente, ovvero la relazione __________ presso la __________, non posta sotto sequestro. L’unica connessione esistente tra le due relazioni è la medesima titolarità, in capo alla ricorrente. Questo punto non va comunque ulteriormente approfondito, in considerazione dell’esito del ricorso.\n6. In relazione all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP, occorre anzitutto esaminare se vi è stata o meno una controprestazione all’accredito dell’assegno incassato in gennaio del 1997. Concretamente si tratta di determinare se l’operazione del gennaio 1997 “riequilibrava” o meno le due anticipazioni fattesi dall’accusato nel 1996 sul conto della qui ricorrente. Su questo punto questa Camera non può seguire le argomentazioni e le conclusioni alle quali è giunto il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Vero è che, come evidenziato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’accusato non è mai stato sentito sui documenti prodotti dalla ricorrente (AI 206), e viste le sue condizioni, nemmeno si potrà procedere in futuro a tale audizione. Occorre esaminare la fattispecie unicamente alla luce della documentazione.\n7. L’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha messo in evidenza la differenza degli importi in franchi tra gli importi prelevati in due occasioni nel corso del 1996 e le due contabilizzazioni nelle fiches del mese di agosto e settembre 1996. In relazione agli importi in dollari iscritti nella contabilità, non ha escluso che detti importi possano essere stati inscritti a posteriori per giustificare la connessione con il successivo incasso dell’assegno. Queste argomentazioni non sono fondate su nessun concreto indizio, in particolare per quanto riguarda l’eventuale iscrizione in tempi successivi degli importi in dollari: le stesse si scontrano addirittura con documenti bancari agli atti inequivocabili da questo punto di vista.\nPrimo: forza è di constatare che i giustificativi bancari relativi alle due operazioni di incasso assegni del 28.8.1996 e del 27.9.1996 (all. 1 e 3 del ricorso) indicano non solo l’importo in CHF (ovvero 30'000.-- e 5'000.--), ma anche i corrispettivi importi in dollari addebitati al conto della ricorrente, vale a dire 25'216.44 e 4'007.21.\nSecondo: questi due dati certi corrispondono anche agli importi in US$ indicati nella contabilizzazione nelle fiches del mese di agosto e settembre 1996 (all. 2 e 4 del ricorso).\nTerzo: il primo assegno emesso dall’accusato, datato 19.12.1996, accreditato in data 17.12.1996 e successivamente addebitato, per mancanza di copertura, in data 3.1.1997, riporta l’importo di US$ 29'223.64, corrispondente alla somma esatta degli importi in dollari delle due “anticipazioni” del 1996, ovvero US$ 25'216.44 e 4'007.21. Quarto: l’importo del primo assegno corrisponde all’importo in US$ iscritto nella contabilità nella fiche di dicembre 1996 quale rimborso."}