{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-197_2004-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47866&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d155d56e26fbd8b2093a2d315ee6a6d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di sequestro (ricorso accolto)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:59", "Checksum": "bc759189c72110e5e441fdd2bfb011d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 15.12.2004 60.2004.197\nRegesto:\nricorso in materia di sequestro (ricorso accolto).\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso 24.5.2004 presentato dalla\n|\n|\nRI 1 ,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 12.5.2004 emanata dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli in materia di sequestro; |\npreso atto dello scritto 27/28.5.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica di non aver particolari osservazioni da sottoporre a questa Camera;\npreso atto dello scritto 27/28.5.2004 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, che si rimette al giudizio di questa Camera;\npreso atto delle osservazioni 11.6.2004 presentate dal patrocinatore delle cinque fondazioni denuncianti, che chiede di respingere il ricorso;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. A seguito di una denuncia 14.4.1998 presentata da cinque fondazioni, il Ministero pubblico apriva un procedimento a carico di __________ PI 2 e gli promuoveva l’accusa per appropriazione indebita qualificata e truffa già all’inizio del primo verbale d’interrogatorio del 5.5.1998.\nL’accusato, persona di una certa età, ammetteva sin da subito le proprie responsabilità, ricostruendo i fatti per quanto possibile. Egli ammetteva di aver operato a danno delle cinque fondazioni ed a favore proprio o di società a lui riconducibili.\nTra i diversi atti di malversazione ammessi, ci sono sia dei prelevamenti, sia dei bonifici, sia delle messe a pegno dei fondi delle fondazioni a favore proprio o di sue società.\nIl procuratore pubblico ha proceduto a diverse audizioni dell’accusato e all’assunzione di alcuni testi. Ha pure fatto esperire una perizia, tendente a ricostruire quanto malversato a danno delle fondazioni e a scoprire la destinazione dei fondi sottratti.\nb. Tra le malversazioni emerse, alcune sono relative alla relazione __________ presso la Banca __________ intestata alla qui ricorrente. Su questa relazione, ed in particolare sul conto dollari americani, l’accusato ha incassato due assegni: il primo in data 27.8.1996, di US$ 25'216.44, corrispondenti a CHF 30'000.-- (vedi all. 1 al ricorso); il secondo in data 27.9.1996, di US$ 4'007.21, corrispondenti a CHF 5'000.-- (all. 3 al ricorso). Nella contabilità queste due operazioni sono state contabilizzate quali anticipazioni, con degli importi in franchi svizzeri diversi (CHF 34'092.62 e CHF 5'417.74), ma con l’indicazione degli importi in dollari americani corrispondenti, nelle fiches contabili del mese di agosto e settembre 1996 (all. 2 e 4 al ricorso). Nel mese di dicembre 1996, l’accusato emise un primo assegno tratto sul suo conto __________ ed a favore della qui ricorrente. Nella contabilità l’accusato registrò nella fiche del mese di dicembre, come “Rimborso __________”, un importo di CHF 39'505.27, indicando anche l’importo corrispondente in US$, ovvero 29'219.88. L’assegno, di US$ 29'223.65 messo all’incasso il 20.12.1996 e contestualmente accreditato sul conto dollari americani 250.721.020 presso la __________, è poi stato riaddebitato sul medesimo conto in data 3.1.1994, per mancanza di copertura, con l’aggiunta di US$ 127.-- per spese della banca e US$ 37.45 quali spese di ritorno. Un secondo assegno dell’accusato, per US$ 29’388.10, è stato accreditato sul conto della ricorrente in data 17.1.1997, ed è stato addebitato al conto dell’accusato __________ in data 23.1.1997. Come emerso dalla ricostruzione operata (AI 107 e 116) nel corso dell’inchiesta, il conto __________ era stato accreditato con fondi provenienti da malversazioni operate dall’accusato sui conti delle fondazioni denuncianti. Un altro episodio coinvolge ancora le parti, ma non è oggetto del presente gravame. Si tratta di un pagamento effettuato dall’accusato in data 19.9.1997 alla __________ per CHF 5'000.--, per conto della qui ricorrente, attingendo dal medesimo conto presso __________, alimentato con i fondi malversati alle fondazioni denuncianti.\nc. La relazione __________ della qui ricorrente presso la Banca __________ era stata posta sotto sequestro in data 5.5.1998 dal procuratore pubblico allora competente per questa procedura. Il sequestro sul conto è poi stato progressivamente ridotto una prima volta a CHF 42'524.60 (in data 23.1.2003), una seconda volta a CHF 5'000.-- (in data 24.3.2004). Contro questa decisione del procuratore pubblico hanno ricorso le fondazioni denuncianti in data 2.4.2004. Con decisione 12.5.2004, l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione di parziale dissequestro del 24.3.2004 del procuratore pubblico poiché un attento esame della documentazione non permette di concludere che l’incasso dell’assegno del gennaio 1997 costituisca il riequilibrio delle “anticipazioni” operate dall’accusato a debito della ricorrente in due occasioni nel corso del 1996. Egli fa in particolare riferimento alle divergenze tra gli importi degli assegni incassati dall’accusato a debito della ricorrente e gli importi in franchi svizzeri registrati quali “anticipazioni” in contabilità dallo stesso accusato. Per gli importi in dollari iscritti nella contabilità da parte dell’accusato, non esclude che gli stessi possano essere stati iscritti a posteriori per giustificare la connessione. A titolo abbondanziale osserva come l’accusato era organo della ricorrente, e ha fatto beneficiare la società da lui rappresentata di proventi di reato: quindi non è applicabile il concetto di terzi ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP."}