che la violazione del diritto di essere sentito non può peraltro essere sanata in questa sede, il procuratore pubblico - come già in sede di reclamo (cfr. osservazioni 21.4.2004) - essendosi rimesso al giudizio di questa Camera senza motivare l'ordine impugnato (cfr. osservazioni 26.5.2004; decisione TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II-1993); che il gravame è respinto, senza necessità di approfondire la fattispecie; che tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste in solido a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, richiamati gli art. 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lif. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2.