che avrebbe quindi dovuto procedere alla disgiunzione dei procedimenti penali (cfr., al proposito, decisione 3.7.1997 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re K., pubblicata in REP. 1997 n. 93) e di seguito, se del caso, emanare un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, decisioni impugnabili a questa Camera con i già citati rimedi giuridici; che di conseguenza a ragione il giudice dell'istruzione e dell'arresto non si è confrontato con la questione a sapere se fosse data la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese in merito alla fattispecie segnalata da PI 11 o se fosse dato il disinteresse dei denuncianti in capo ai loro esposti;