Nessuno degli elementi costitutivi del reato invocato si è verificato in Ticino. Né gli atti istruttori effettuati hanno consentito di giungere ad una conclusione in questo senso" (decisione 26.3.2004, p. 2); che il magistrato inquirente - pur asserendo, senza ulteriormente precisarne le ragioni, che "(…) lo stadio del procedimento in corso non ha consentito l'emanazione di una decisione di abbandono (o di non luogo a procedere) a dipendenza delle fattispecie denunciate da questi ultimi due soggetti" (decisione 26.3.2004, p. 2) - ha lasciato intendere di considerare di fatto chiusa l'istruttoria in relazione ai fatti di cui alle denunce 1.12.2000 di PI 11 e 27/30.7.1999 di __________ PI 10;