che inoltre detto ordine sarebbe giustificato con la decadenza dei presupposti di cui all'art. 161 CPP; che il magistrato inquirente deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova o perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato (art. 161 cpv. 1 CPP);