società in questione non potrà vantare alcun diritto sui fondi sequestrati" e che "la parte PI 10, invece, non chiedendo l'assunzione di mezzi di prova dopo la decisione incidentale 22 ottobre 2003, ha mostrato per atti concludenti il proprio disinteresse per il procedimento in corso" (decisione 26.3.2004, p. 2, AI 529); che con decisione 10.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accolto - in quanto non privo di oggetto - il reclamo 8.4.2004 di PI 11, annullando il suddetto ordine e ritornando gli atti al procuratore pubblico per i suoi incombenti;