{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-189_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42855&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4a297b1c36b95cb33b63111169f5f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2004.189"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2004.189"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2004.189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di perquisizione e sequestro. dissequestro disposto in corso di istruttoria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:21", "Checksum": "2f6b997955c81aafd971a0dd8b3a3915", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2004.189\nRegesto:\nricorso in materia di perquisizione e sequestro. dissequestro disposto in corso di istruttoria.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso 19/21.5.2004 presentato da\n|\n|\nRI 1, , RI 2, , entrambi patr. da: PA 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 10.5.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli in materia di sequestro; |\nrichiamate le osservazioni 25/26.5.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto e 3/4.6.2004 di PI 9, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, e 2/3.6.2004 di __________ PI 2, concludenti per il suo accoglimento;\nrichiamati altresì gli scritti 26.5.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, 27/28.5.2004 di __________ PI 4 e 2/3.6.2004 di __________ PI 3, che comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera, e 25.5.2004 di __________ PI 5, che comunica di disinteressarsi all'esito del gravame;\nrilevato che le altre parti non hanno presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche l'11.7.2000 l'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha ordinato - nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1 e altri per reati contro il patrimonio in seguito a, tra l'altro, denuncia di PI 8, e per essa di __________ PI 9, trasmessa al Ministero pubblico dall'Ufficio federale di polizia il 31.5/5.6.2000 (AI 3) - la perquisizione e il sequestro della relazione bancaria n. __________ presso __________ (già __________), __________, intestata a __________ RI 1, moglie del citato __________ PI 1 (B 5);\nche con pronuncia 26.3.2004 il magistrato inquirente ha disposto il dissequestro di detta relazione bancaria, ritenuto che \"(…) il blocco è ognora stato mantenuto in vista del risarcimento delle parti civili\", che \"(…) dalle comunicazioni 25 marzo 2004 di __________ RI 1 e 26 marzo 2004 della parte civile PI 9 emerge che un accordo transattivo fra queste parti è stato definito\" (decisione 26.3.2004, p. 1), che - per quanto concerne le altre parti civili [cfr. denunce 1.12.2000 di PI 11 (AI 127) e 27/30.7.1999 di __________ __________ (AI 1)], - \"(…) è evidente che questa specifica ipotesi di reato - quella riferita alla posizione di PI 11 - sfocerà in una decisione di abbandono e che la società in questione non potrà vantare alcun diritto sui fondi sequestrati\" e che \"la parte PI 10, invece, non chiedendo l'assunzione di mezzi di prova dopo la decisione incidentale 22 ottobre 2003, ha mostrato per atti concludenti il proprio disinteresse per il procedimento in corso\" (decisione 26.3.2004, p. 2, AI 529);\nche con decisione 10.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accolto - in quanto non privo di oggetto - il reclamo 8.4.2004 di PI 11, annullando il suddetto ordine e ritornando gli atti al procuratore pubblico per i suoi incombenti;\nche al proposito ha rilevato che \"questo ufficio ha già più volte affermato di non essere competente in merito a reclami contro dissequestri ordinati parallelamente (se si preferisce: in connessione) a decisioni di non luogo a procedere o di abbandono; questo perché il primo dipende dalla seconda, che è decisione di merito, con conseguente rischio di conflitto di competenza con la CRP, eventualmente chiamata a decidere sull'apertura dell'istruttoria formale o sul rinvio a giudizio (…)\", che \"un dissequestro in fase istruttoria non può, quindi, essere motivato semplicemente con la prospettiva di un \"futuro\" decreto d'abbandono, peraltro tutt'altro che desumibile (nel caso in esame) dalla decisione del 22.10.2003 già citata, come invece pretende il magistrato inquirente; (…)\" e che \"(…) qualora si volesse considerare il dissequestro in questione come ordinato in sede istruttoria, indipendentemente da una decisione di merito, per decadenza dei presupposti del sequestro, va ricordato che questo deve formare oggetto di decisione indipendente, adeguatamente motivata, e come tale impugnabile\" (decisione 10.5.2004, p. 3);\nche con tempestivo ricorso __________ RI 1 e RI 2 chiedono di accogliere il gravame, confermando il dissequestro della relazione bancaria n. __________;\nche l'ordine di dissequestro sarebbe stato sufficientemente motivato, segnatamente con riferimento alle ipotesi accusatorie di cui alla denuncia di PI 11 (disinteressatasi peraltro del procedimento), che non fonderebbero la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese;\nche inoltre detto ordine sarebbe giustificato con la decadenza dei presupposti di cui all'art. 161 CPP;\nche il magistrato inquirente deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova o perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato (art. 161 cpv. 1 CPP);\nche il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio; cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.);"}