{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-17_2004-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42883&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ade5f14c2c565695e5c4f8e0fbdffb00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 23.11.2004 60.2004.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 23.11.2004 60.2004.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 23.11.2004 60.2004.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. frode fiscale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:07", "Checksum": "797ddc5f89a0bff778c0f5d679650105", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 23.11.2004 60.2004.17\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legittimazione. frode fiscale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 19/20.1.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 8.1.2004 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 18.12.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di frode fiscale e mancato pagamento dello stipendio; |\nrichiamate le osservazioni 23/26.1.2004 del magistrato inquirente e 28/29.1.2004 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con esposto 18.12.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti dell’ex convivente - e madre delle sue figlie - __________ PI 1, asserendo al proposito che - quale gerente del __________, __________ - avrebbe effettuato una doppia contabilità e non gli avrebbe versato lo stipendio per il periodo di attività svolta presso detto esercizio pubblico dal 1987 al 2000 (AI 1);\nche con decisione 8.1.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che “sull’ipotesi di mancato pagamento dello stipendio, il Ministero pubblico si è già pronunciato il 22 maggio 2002 con decreto di non luogo a procedere (NLP __________), poiché questi fatti non costituiscono reato penale”, che “questa decisione viene confermata” e che “per quanto attiene all’ipotesi di frode fiscale, appare subito evidente come l’esposto di denuncia sia privo di qualsiasi concreto riscontro e sia fondato su semplici supposizioni o illazioni del denunciante, già più volte indicate nei suoi numerosi esposti al Ministero pubblico ed in altre sedi” (decreto di non luogo a procedere 8.1.2004, p. 1);\nche con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di ordinare la completazione delle informazioni preliminari a’ sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP per titolo di frode fiscale, il magistrato inquirente - che avrebbe violato l’art. 178 CPP - “(…) limitandosi ad una superficiale lettura della denuncia penale inoltrata e traendone delle conclusioni affrettate, erronee ed in palese contrasto con gli elementi fattuali versati in atti” (istanza di promozione dell’accusa 19/20.1.2004, p. 2);\nche in presenza di un non luogo a procedere l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;\nche la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69 cpv. 1 CPP; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.);\nche, se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito;\nche, in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1317);\nche, per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP);\nche __________ IS 1 ha sporto denuncia penale, tra l’altro, per “frode fiscale nei confronti dello Stato (doppia contabilità, incassi non dichiarati)” (cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1);\nche in questa sede afferma che “in poche parole la predetta (__________PI 1) non dichiarava dell’incasso in nero, alterando la contabilità poi prodotta all’autorità fiscale” (istanza di promozione dell’accusa 19/20.1.2004, p. 3);\nche pertanto non appare leso dal suddetto reato - secondo cui è punito chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli art. 258-260 fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi (art. 269 LT) - giusta l’art. 69 CPP, come sembra riconoscere invocando la citata ipotesi accusatoria “nei confronti dello Stato” (cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1);"}