che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella e dalla presente decisione; che la pretesa non può quindi essere ammessa; che l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che quantifica in CHF 1'161.-- (istanza 5/6.5.2004, p. 7);