{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-175_2005-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67692&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a112e04c091d0312e314bd984c0375c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:50", "Checksum": "56fcd7284d324b0ce3bc2f856ae62296", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n\nche del resto la pratica – pur riconoscendo la voluminosità della documentazione bancaria sequestrata ed in particolare degli inventari giornalieri di cassa (AI 11) – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari;\nche si giustifica anzitutto ridurre il dispendio orario medio per ogni scritto a 10 minuti, ritenuto in particolare che quelli agli atti sono di poche righe;\nche vengono inoltre stralciate le prestazioni “lettera a cliente” di data 22.7.2003, 11.8.2003, 1.12.2003, 22.12.2003, 31.12.2003, 19.1.2004, 1.3.2004, 10.3.2004, 22.3.2004 e 31.3.2004, non essendo sufficientemente motivate in relazione alla fattispecie e le cui utilità e necessità non emergono nemmeno dagli atti;\nche viene conseguentemente ammesso un dispendio orario pari a 11 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'792.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’istante, 10 minuti inerenti i colloqui telefonici di data 27.6.2003 e 12.2.2004 (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti i vari scritti (in media 5 minuti/scritto), 180 minuti inerenti l’interrogatorio di data 26.6.2003, 210 minuti inerenti l’interrogatorio e l’esame atti di data 2.9.2003, 15 minuti inerenti l’esame della domanda di assistenza giudiziaria intercantonale di data 24.9.2003 ed infine 15 minuti inerenti l’esame del decreto di abbandono di data 6.4.2004;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 192.50, stralciate in particolare quelle riferite agli scritti inviati all’istante sopra menzionati;\nche l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 226.85;\nche a all’istante va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'211.35;\nche per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.5.2004 della presente istanza;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;\nche l’istante domanda al proposito la somma di CHF 4'000.--, sostenendo in particolare che il procedimento penale l’ha costretta a rassegnare le proprie dimissioni dalla banca ed a ricorrere ad un’attività di ripiego (gerente di un piccolo esercizio pubblico), ciò che le ha causato “(…) profondi turbamenti e finanche uno stato di depressione”, rilevando inoltre che “(…) il fatto di essere perseguita penalmente fece nascere in lei un sentimento di profonda vergogna impedendole di conseguenza di continuare a frequentare le proprie amicizie” e che la notizia del procedimento penale è subito circolata nel paese di __________ (istanza 5/6.5.2004, p. 6);\nche l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi in ambito professionale dipendono – in nesso di causalità adeguato – dal procedimento penale;\nche del resto – come osservato dal procuratore pubblico (cfr. osservazioni 14.5.2004) – il __________ __________ non ha mai sporto denuncia nei suoi confronti e si è espressamente dichiarato “disinteressato al procedimento” (AI 18);\nche inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);\nche questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella e dalla presente decisione;\nche la pretesa non può quindi essere ammessa;\nche l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che quantifica in CHF 1'161.-- (istanza 5/6.5.2004, p. 7);\nche nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;\nche la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;\nche l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;"}