{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-175_2005-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67692&nX40_KEY=4921993&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a112e04c091d0312e314bd984c0375c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:50", "Checksum": "56fcd7284d324b0ce3bc2f856ae62296", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2004.175\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nRaffaele Guffi, vicepresidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 5/6.5.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 5.4.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 14.5.2004 del magistrato inquirente, che conclude rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un presunto furto di __________ __________ di __________ avvenuto presso la banca __________ __________ di __________, venivano sentite in qualità di testimoni, tra gli altri, IS 1 e __________ __________, allora dipendenti dell’istituto bancario;\nche dalle loro stesse deposizioni emergeva in particolare che nel corso del periodo __________ /__________ avrebbero sottratto dalla cassa della banca, in più occasioni e per importi diversi, una somma complessiva di CHF 14'000.-- poi restituita (l’ammanco di cassa constatato ad inizio __________ __________ ammontava invece a CHF 20'000.--);\nche con decisione 5.4.2004 – per insufficienza di mezzi probatori e per difetto dell’elemento soggettivo, ritenuti esistenti all’epoca dei fatti i presupposti della “Ersatzbereitschaft” – il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione indebita in relazione ai citati prelevamenti (ABB __________);\nche con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 9'112.90, di cui CHF 5'112.90 per spese di patrocinio e CHF 4'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% a far data dal 5.4.2004;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'112.90 [di cui CHF 4'500.-- (18 ore a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 251.80 di spese e CHF 361.10 di IVA, doc. 2];\nche la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche, esaminato l’incarto, il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui (anche telefonici) con l’istante ed agli scritti;"}