che inoltre – come sopra esposto – un unico colloquio con il patrocinatore era in concreto più che sufficiente, per cui va stralciata la seconda trasferta a __________; che l’importo da risarcire a titolo di danni materiali ammonta pertanto a CHF 74.80; che a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 973.95, di cui CHF 899.15 a titolo di spese di patrocinio e CHF 74.80 a titolo di risarcimento dei danni materiali; che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi; che la procedura di indennità è gratuita. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta.