, al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese; che – in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO) – va invece rimborsato solo il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi pubblici, pari – oggi – a CHF 17.20 per la tratta __________ -__________ -__________, CHF 39.20 per la tratta __________ -__________ -__________ e CHF 18.40 per la tratta __________ -__________ -__________;