N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”) – le prestazioni inerenti le diverse lettere inviate al Municipio di __________, la “lettera di opposizione inviata alla Pretura penale” di data 2.12.2003, il colloquio telefonico con l’avv. __________ ed il relativo scritto di data 21.1.2004, i tre colloqui telefonici con __________ -__________ di data 5.3.2004 ed il colloquio telefonico con l’UEF di data 9.3.2004;