{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-164_2005-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=67630&nX40_KEY=4711272&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7281c1928ac2390a3bc61ced7913cf08"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2004.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2004.164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2004.164"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2004.164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:20:49", "Checksum": "322f34484ba385f33e9c6d0656cd3c1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2004.164\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.\n\n\nche di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 4 ore e 10 minuti, di cui 60 minuti inerenti i colloqui – anche telefonici – con il cliente (sufficienti in considerazione della semplicità del caso), 70 minuti inerenti i vari scritti (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti la preparazione al dibattimento e 60 minuti inerenti il dibattimento, stralciate in particolare – in quanto non motivate (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”) – le prestazioni inerenti le diverse lettere inviate al Municipio di __________, la “lettera di opposizione inviata alla Pretura penale” di data 2.12.2003, il colloquio telefonico con l’avv. __________ ed il relativo scritto di data 21.1.2004, i tre colloqui telefonici con __________ -__________ di data 5.3.2004 ed il colloquio telefonico con l’UEF di data 9.3.2004;\nche all’istante va quindi riconosciuta la somma di CHF 642.-- a titolo di onorario (4 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, già dedotto l’importo di CHF 400.-- assegnato dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili con sentenza 8.3.2004);\nche le spese vengono invece ammesse in CHF 193.60, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 43.60 per gli scritti (CHF 10.--/raccomandata e CHF 5.90/lettera semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 50.-- per la trasferta __________ -__________, CHF 50.-- per le fotocopie (l’importo esposto dall’istante appare eccessivo con riguardo alla fattispecie, ritenuto inoltre che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 2.9.2003 conta unicamente 16 pagine, AI 2), stralciate in particolare le ulteriori spese di “cancelleria, telefonici, telefax, ...”, in quanto non meglio specificate;\nche l’IVA ammonta a CHF 63.55;\nche a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 899.15;\nche – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);\nche l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;\nche per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l'istante chiede il rimborso di CHF 176.--, ovvero “(…) delle spese sostenute per recarsi all’interrogatorio di polizia (__________-__________-__________pari a 26 km), al dibattimento penale (__________-__________-__________pari a 94 km) e a due appuntamenti con lo scrivente legale (__________-__________-__________pari a 56 km)” (istanza 29/30.4.2004, p. 1);\nche vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;\nche – in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO) – va invece rimborsato solo il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi pubblici, pari – oggi – a CHF 17.20 per la tratta __________ -__________ -__________, CHF 39.20 per la tratta __________ -__________ -__________ e CHF 18.40 per la tratta __________ -__________ -__________;\nche inoltre – come sopra esposto – un unico colloquio con il patrocinatore era in concreto più che sufficiente, per cui va stralciata la seconda trasferta a __________;\nche l’importo da risarcire a titolo di danni materiali ammonta pertanto a CHF 74.80;\nche a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 973.95, di cui CHF 899.15 a titolo di spese di patrocinio e CHF 74.80 a titolo di risarcimento dei danni materiali;\nche interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;\nche la procedura di indennità è gratuita.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 8.3.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 973.95.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:\n- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;\n- Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente Il segretario"}