e stralciato l’importo di CHF 135.-- per le “spese di cancelleria e telefoniche” di data 26.4.2004, in quanto non meglio precisate; che l’IVA viene ammessa a CHF 212.10 (su CHF 2'790.60); che interessi di mora non sono pretesi; che a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di 3'182.70, di cui CHF 3'002.70 per spese di patrocinio e CHF 180.-- per indennità dipendente dal presente procedimento; che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;