cattiva gestione (art. 165 CP), inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento (art. 323 CP) ed inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria (art. 324 CP) (cfr. AI 2, verbale d’interrogatorio 23.10.2002 di IS 1, p. 1), per cui l’istante poteva attendersi la pena della reclusione fino a cinque anni (cfr.