{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-162_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86786&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "842e1eedb7313f6c2dbbbba6fe5d3f8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.162"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:43", "Checksum": "c34a4eaddf124fc8f330a31d99c0bf8c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.162\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n\nche le rimanenti spese vengono riconosciute in CHF 144.75, ridotte a CHF 2.30 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) e stralciato l’importo di CHF 135.-- per le “spese di cancelleria e telefoniche” di data 26.4.2004, in quanto non meglio precisate;\nche l’IVA viene ammessa a CHF 212.10 (su CHF 2'790.60);\nche interessi di mora non sono pretesi;\nche a IS 1 va quindi riconosciuto l’importo complessivo di 3'182.70, di cui CHF 3'002.70 per spese di patrocinio e CHF 180.-- per indennità dipendente dal presente procedimento;\nche giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;\nche nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art. 322 CPP, ritenuto che il procedimento penale si è aperto a seguito della segnalazione dell’__________ di __________ e non appare del tutto ingiustificato;\nche pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;\nche la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP);\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 14.5.2003 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'182.70.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3.Intimazione:\nper conoscenza:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}