{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-161_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86747&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "18fc448a28b4286af306c72f3c569f9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:39", "Checksum": "a34ed7b4c2e451ba99634a11e970e260", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n\nche nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);\nche il procedimento penale - tra l’altro - a carico dell'istante è stato aperto d’ufficio a seguito della segnalazione di data 3.7.2002 dell’__________ di __________ per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), sub. cattiva gestione (art. 165 CP) e inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento (art. 323 CP) (cfr. AI 5, verbale d’interrogatorio 29.1.2003 di IS 1, p. 1), per cui l’istante poteva attendersi la pena della reclusione fino a cinque anni (cfr. anche art. 68 CP);\nche le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato un interrogatorio dell’istante - sentita in qualità di indiziata il 29.1.2003, dinanzi al segretario giudiziario nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di suo marito __________ __________ - ed uno scambio epistolare tra il magistrato inquirente ed il suo patrocinatore, avv. __________ __________ __________, che ha assistito anche il di lei marito nell’ambito del medesimo procedimento (cfr. scritti agli atti);\nche il procuratore pubblico nelle sue osservazioni 29.4./3.5.2004 evidenzia - tra l’altro - che l’inchiesta a carico dell’istante “(...) non si è protratta su un arco di tempo tale da permettere di considerarla alla stregua di un’istruttoria formale (fra la sua audizione e la decisione di non luogo a procedere sono trascorsi solo 4 mesi e in questo lasso di tempo non sono stati esperiti atti istruttori che hanno richiesto la sua partecipazione), (...)” (osservazioni 29.4./3.5.2004, p. 2);\nche nondimeno la fattispecie particolare - segnatamente con riferimento al ruolo svolto da IS 1 in seno alla società, essendosi “(...) offerta di aiutare il marito __________ __________ nell’esperire le necessarie operazioni in vista di liquidare la società” (decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________; cfr., nel dettaglio, decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________, emanato nei confronti di __________ __________, p. 2) - imponeva la presenza di un legale fin da subito;\nche pertanto va ritenuta “accusata” ai sensi dell’art. 317 CPP;\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________ __________, di complessivi CHF 2'377.50 [di cui CHF 1'770.85 a titolo di onorario (7 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 438.75 di spese e CHF 167.95 di IVA (doc. 2, “nota spese e competenze” 26.4.2004 allegata all’istanza 26/27.4.2004)];"}