{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-161_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86747&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "18fc448a28b4286af306c72f3c569f9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:39", "Checksum": "a34ed7b4c2e451ba99634a11e970e260", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.161\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 26/27.4.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 14.5.2003 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;\n|\n|\nrichiamate le osservazioni 29.4/3.5.2004 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nrichiamato altresì lo scritto 4/5.5.2004 dell’PI 1 (di seguito __________ di __________), che contesta la richiesta dell’istante essendo il fallimento della __________ __________ __________ __________ stato chiuso il __________, affermando inoltre di aver effettuato la segnalazione essendosi “(...) ravvisati i presupposti da verificare”;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con scritto 3.7.2002 l’__________ di __________ ha segnalato al Ministero pubblico che in data __________ è stato decretato il fallimento della __________ __________ __________ __________, __________, e che la procedura di fallimento è stata dichiarata sospesa per mancanza di attivo il __________ in virtù dell’art. 230 LEF, chiedendo parimenti di valutare eventuali rilevanze penali a causa di possibili irregolarità commesse nella gestione della società (cfr. AI 1, scritto 3/4.7.2002 dell’__________, __________);\nche con decisione 14.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nell’ambito delle informazioni preliminari assunte a seguito di questa segnalazione a carico di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele e bancarotta fraudolenta, “(...) considerata (...) l’inesistenza degli estremi di reato, in quanto dagli atti di inchiesta non emergono i benché minimi elementi per poter ritenere che (...) abbia commesso delle malversazioni in danno della fallita __________ __________ __________ __________, allorquando si è offerta di aiutare il marito __________ __________ nell’esperire le necessarie operazioni in vista di liquidare la società” (decreto di non luogo a procedere 14.5.2003, NLP __________);\nche con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle la somma di CHF 2'377.50 per spese di patrocinio;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche - come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;\nche accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);\nche lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);\nche in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;\nche la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);\nche la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);\nche è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);\nche la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;\nche in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);\nche nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);"}