, al proposito, scritto 25.11.2003 dell’avv. __________ __________ alla Pretura penale “revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità avvenuto il __________ a __________”, AI 4, inc. __________); che il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso ai sensi dell’art. 10 LALCStr, decide autonomamente, ciò che rende questa procedura amministrativa indipendente da quella penale e di conseguenza questi oneri - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale - non possono essere risarciti ai sensi degli art. 317 CPP ss.;