{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-152_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86755&nX40_KEY=4711265&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c668395d88158cc2c00faf360c2f9013"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2004.152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:23:14", "Checksum": "4a6d3548163380fcf1fa9563db10aaf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.152\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.\n\n\nche la seconda procedura sembra, per contro, essere ancora pendente presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (cfr., al proposito, scritto 25.11.2003 dell’avv. __________ __________ alla Pretura penale “revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità avvenuto il __________ a __________”, AI 4, inc. __________);\nche il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso ai sensi dell’art. 10 LALCStr, decide autonomamente, ciò che rende questa procedura amministrativa indipendente da quella penale e di conseguenza questi oneri - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale - non possono essere risarciti ai sensi degli art. 317 CPP ss.;\nche con riferimento al dettaglio della nota professionale 21.4.2004 il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente per quanto concerne le prestazioni del 5.4.2004 (“Esame incarto. Conferenza telefonica con addetti Pretura penale. Conferenza con cliente”), del 7.4.2004 (“Esame incarto, dottrina e giurisprudenza. Preparazione dibattimento”) e dell’8.4.2004 (“Accesso in Pretura penale. Dibattimento”);\nche dagli atti non appare che la pratica abbia comportato difficoltà particolari - circostanza che l’istante del resto non sostiene - e sembra aver richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;\nche viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, ridotte a 120 minuti le prestazioni del 5.4.2004 e 7.4.2004 e a 90 minuti quella dell’8.4.2004 (il pubblico dibattimento è stato dichiarato aperto alle ore 14.15 ed è stato riaperto alle 15.20 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo), stralciate inoltre le prestazioni indicate in relazione al ricorso al Consiglio di Stato (24.10.2003 “steso ricorso al Consiglio di Stato contro la revoca” e 21.11.2003 “ricevo osservazioni dalla Sezione della circolazione. Esame”), come esposto in precedenza, per complessivi CHF 1'458.35;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 143.80, ridotte a CHF 15.-- per lo scritto 30.4.2003 di due pagine [di cui CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA)] e stralciata la prestazione del 24.10.2003 “scritturazioni, fotocopie, porto” inerente al ricorso al Consiglio di Stato, come in precedenza;\nche l’IVA ammonta a CHF 121.75;\nche a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 1'723.90;\nche interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;\nche la procedura di indennità é gratuita.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 8.4.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'723.90.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3.Intimazione:\nper conoscenza:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}