1998 n. 126 nota 5.3); che la fattispecie nemmeno presentava difficoltà di fatto e di diritto tali da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale; che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’istante non può essere considerata quale “accusata” a’ sensi dell’art. 317 CPP; che la pretesa non può quindi essere ammessa; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è respinta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: per conoscenza: