che dagli atti non emerge che l’istante si sia opposta a questa misura; IS 1 è stata sottoposta a semplici misure di polizia, che fanno parte di quegli inconvenienti che ogni cittadino deve sopportare (REP. 1998 n. 126 nota 5.3); che la fattispecie nemmeno presentava difficoltà di fatto e di diritto tali da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale; che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’istante non può essere considerata quale “accusata” a’ sensi dell’art. 317 CPP; che la pretesa non può quindi essere ammessa; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).