AI 5) e da PI 4 (cfr. AI 11)], evidenziando nel contempo “(…) un comportamento assai dubbio di IS 1 (…), che si era spacciato come vittima ma che all’esame dei fatti poteva anche apparire come ideatore o complice del reato commesso a danno di PI 2” (ABB __________, p. 1); che l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l’abbandono del procedimento per insufficienza di prove, rilevando in particolare che “(…) non può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento di IS 1” (ABB __________, p. 2);