che con decisione 11.4.2003 - motivata il 22.4.2003 a seguito della richiesta 18.4.2003 dell’avv. __________ - l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 24.1.2003 al 10.2.2003, per titolo di truffa e estorsione, ritenuto che “le ipotesi circa quanto effettivamente accaduto possono essere molte; non può per esempio essere scartata l’idea che PI 2 abbia inventato la totalità o parte della sua tesi, per giustificare agli occhi dei suoi soci un’operazione (od un utilizzo degli averi affidatigli) non proprio onorevole (…) né può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento