{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-138_2005-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61300&nX40_KEY=4922001&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4cc8c7ef2aeb5034bc909a07d81691ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:47:37", "Checksum": "75cf86e8caa8b000c8b97078681c414d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\n\nche il dispendio orario esposto, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, appare invece nel suo insieme sproporzionato alla fattispecie, che ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;\nche a titolo di onorario viene ammesso un importo di CHF 1'937.50, pari a 7 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, stralciate le prestazioni inerenti la corrispondenza del 18.2.2003 con il Ministero pubblico (che non figura agli atti), ridotte a 120 minuti quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a questa Camera e a 60 minuti quelle inerenti la preparazione della presente istanza di indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie per averla seguita fin dall’inizio;\nche a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 410.80, stralciate quelle inerenti una delle due trasferte del 28.1.2003 (la seconda non essendo giustificata) e quelle inerenti la corrispondenza del 18.2.2003 con il Ministero pubblico, ridotte a CHF 40.-- quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a questa Camera, a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta presso il Ministero pubblico dell’11.3.2003 (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA) e a CHF 20.-- quelle inerenti la presente istanza di indennità;\nche l’IVA ammonta a CHF 178.50;\nche a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 2'526.80;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);\nche secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);\nche nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;\nche questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);\nche la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. __________);\nche nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;\nche benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;\nche l’istante postula la rifusione di CHF 8'600.--, di cui CHF 3'600.-- (CHF 200.--/giorno) per i diciotto giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF 5'000.-- per avere subito “(…) l’onta di un arresto, il confronto con una procedura penale, il soggiorno in carcere, benché oggettivamente a suo carico vi fossero solo fantasiosi racconti di persone disposte a tutto pur di scaricare la loro effettiva posizione” (istanza di indennità 8/13.4.2004, p. 2);\nche l’allora procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di IS 1 per i titolo di truffa e estorsione in data 15.10.2002 (AI 12);\nche l’istante è stato arrestato il 24.1.2003 (AI 14, rapporto d’arresto 24.1.2003);\nche l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 18, verbale di notifica di arresto e di decisione 25.1.2003);\nche è stato scarcerato il 10.2.2003 (AI 35);\nche - in applicazione della prassi in materia - per i diciotto giorni di detenzione preventiva viene assegnata all’istante la somma di CHF 3'600.-- (CHF 200.--/giorno), come domandato;"}