{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-138_2005-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61300&nX40_KEY=4922001&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4cc8c7ef2aeb5034bc909a07d81691ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:47:37", "Checksum": "75cf86e8caa8b000c8b97078681c414d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8/13.4.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1 patr. da: avv. ,__________ |\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 11.4.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 15/16.4.2004 del procuratore pubblico Rosa Item, che si rimette al giudizio di questa Camera;\nrilevato che con scritto 22/23.4.2004 PI 4 si oppone ad un eventuale diritto di regresso dello Stato nei suoi confronti a’ sensi dell’art. 322 CPP, mentre PI 3 e PI 2 non hanno presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decisione 11.4.2003 - motivata il 22.4.2003 a seguito della richiesta 18.4.2003 dell’avv. __________ - l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 24.1.2003 al 10.2.2003, per titolo di truffa e estorsione, ritenuto che “le ipotesi circa quanto effettivamente accaduto possono essere molte; non può per esempio essere scartata l’idea che PI 2 abbia inventato la totalità o parte della sua tesi, per giustificare agli occhi dei suoi soci un’operazione (od un utilizzo degli averi affidatigli) non proprio onorevole (…) né può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento di IS 1, avendo egli inizialmente contestato la sua presenza in __________ al momento dei fatti, circostanza poi dimostrata avveratasi” per cui “dedurre dai fatti accertati concreti indizi di reato a carico di IS 1 è impossibile” (ABB __________, p. 2);\nche con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo complessivo di CHF 12'007.90, di cui CHF 3'407.90 per spese di patrocinio e CHF 8'600.-- per torto morale;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 3'407.90 [di cui CHF 2'632.50 a titolo di onorario (pari a 10 ore e 32 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 534.70 di spese (CHF 50.-- per la formazione dell’incarto rientrando nelle spese) e CHF 240.70 di IVA, doc. C];\nche la tariffa oraria applicata appare conforme ai predetti principi;"}