che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA; che l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'305.20, di cui CHF 2'155.20 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% su CHF 2'155.20 dal 6.4.2004, come postulato;