1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 6.4.2004 della presente istanza; che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza interessi di mora); che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;