{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-136_2005-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86198&nX40_KEY=4921990&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4df5ec9e2e5863b3867924a7d4f39791"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:28", "Checksum": "83c4340ff2cdb0acced25a4d11cde7fb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, rispettivamente avv. __________ __________, di complessivi CHF 5'499.75 [di cui CHF 4'762.50 a titolo di onorario (1143 minuti, ossia 19 ore e 3 minuti, a CHF 250.--/ora), CHF 320.90 di spese, CHF 386.35 di IVA al 7.6% e CHF 30.-- di esborsi (doc. B, nota professionale 6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004)];\nche la tariffa oraria applicata - per quanto concerne le prestazioni dell’anno 2000 - non è conforme alla prassi all’epoca del patrocinio e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora, mentre quella applicata per le prestazioni successive, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti, e rientra nei parametri indicati (doc. B, nota professionale 6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004);\nche esaminato l’incarto (TPC __________), il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;\nche il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito - per quanto concerne le prestazioni non a carico dell’istante - nell’opposizione 16/17.3.2000 al decreto di accusa, nella preparazione del dibattimento e nel dibattimento;\nche di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 403 minuti (6 ore e 43 minuti), di cui 120 minuti inerenti ai colloqui - anche telefonici - con il cliente (sufficienti in considerazione della semplicità del caso), 13 minuti inerenti ai colloqui telefonici con il Ministero pubblico (come postulato), 45 minuti inerenti ai vari scritti (come postulato), 120 minuti per la preparazione del dibattimento (non apparendo che la fattispecie alla base del decreto di accusa abbia presentato particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come del resto risulta dalla sentenza 9.5.2003, inc. TPC __________ e __________) e 105 minuti inerenti al dibattimento [invece di 210 minuti come postulato, ritenuto che il medesimo riguardava anche altri due procedimenti a suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento (inc. __________: atto di accusa 1.3.2001 ACC __________ e atto di accusa 19.4.2001 ACC __________], stralciata la prestazione di “accesso a MP (ritiro incarto)” di data 2.5.2000, trattandosi di una mansione che viene di solito effettuata dal personale di cancelleria i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;\nche all’istante va quindi riconosciuta la somma complessiva di CHF 1'657.65 a titolo di onorario, segnatamente CHF 157.65 per le prestazioni inerenti all’anno 2000 [43 minuti a CHF 220.--/ora (lettera raccomandata a cliente e a MP e conferenze telefoniche a MP)] e CHF 1'500.-- per le prestazioni successive (360 minuti a CHF 250.--/ora);\nche a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 317.85 - ridotte a CHF 7.95 quelle inerenti alle telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) - e l’esborso di CHF 30.--;\nche l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 33.85 per l’anno 2000 al 7.5 % su CHF 451.10 (CHF 293.45 di spese e CHF 157.65 di onorario) e CHF 115.85 per le prestazioni successive al 7.6% su CHF 1'524.40 (CHF 24.40 di spese e CHF 1’500.-- di onorario), per complessivi CHF 149.70;\nche per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 6.4.2004 della presente istanza;\nche l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza interessi di mora);\nche nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;\nche la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;\nche l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;\nche va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;\nche l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'305.20, di cui CHF 2'155.20 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% su CHF 2'155.20 dal 6.4.2004, come postulato;\nche giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;"}