{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-136_2005-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86198&nX40_KEY=4921990&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4df5ec9e2e5863b3867924a7d4f39791"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:28", "Checksum": "83c4340ff2cdb0acced25a4d11cde7fb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n\nche in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);\nche nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);\nche nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);\nche il procedimento penale a carico dell'istante è stato aperto d’ufficio a seguito della segnalazione di data 17.11.1999 del pretore di __________, il quale ha trasmesso al Ministero pubblico copia di una deposizione testimoniale resa da PI 1 nell’ambito del procedimento di divorzio di PI 2 e IS 1, per valutare eventuali rilevanze penali (cfr. AI 1, scritto 17.11.1999 del pretore avv. __________ __________ e copia verbale di udienza 14.10.1999, inc. DI __________);\nche le informazioni preliminari hanno comportato, in sostanza, due ordini di perquisizione, uno indirizzato alla __________, __________ (AI 2 e AI 3) e l’altro all’__________, __________ (AI 8, AI 12 e AI 13), l’interrogatorio di PI 1 (AI 5), l’interrogatorio di IS 1 (AI 6), un interrogatorio di confronto tra questi ultimi (AI 14) ed uno scambio epistolare tra l’allora procuratore pubblico ed il pretore (AI 7 e AI 9);\nche la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre già a questo stadio del procedimento la presenza di un patrocinatore;\nche in relazione agli ordini di perquisizione non appare che l’istante abbia subito importanti ripercussioni sulla sua situazione o sfera personale; egli del resto nemmeno lo sostiene;\nche dai verbali di interrogatorio (AI 6 e AI 14) si evince inoltre come l'istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;\nche la pena proposta nel decreto di accusa - due mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e CHF 1'000.-- di multa - suggerisce altresì che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche decisioni 2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999 tendenti ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio, nonché la giurisprudenza di questa Camera in ambito di assistenza giudiziaria);\nche pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di data 25.2.2000 (AI 14, verbale di interrogatorio 25.2.2005, p. 2) rimane interamente a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere dall'avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ (entrambi appartenenti al medesimo studio legale), che hanno assunto il mandato - secondo la nota professionale agli atti - l’11.1.2000;\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;"}