{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-136_2005-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86198&nX40_KEY=4921990&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4df5ec9e2e5863b3867924a7d4f39791"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:28", "Checksum": "83c4340ff2cdb0acced25a4d11cde7fb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 9.5.2003 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 16/19.4.2004 del procuratore pubblico Rosa Item, che si rimette al giudizio di questa Camera;\nrilevato che PI 2 e PI 1 non hanno presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decreto d’accusa 13.3.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di denuncia mendace “(...) per avere, a scopo d’indebito profitto, intenzionalmente, a __________, il __________ __________ 2000 ed il ____________________ __________ 2000, nel corso di interrogatori tenutisi dinanzi al Procuratore pubblico, ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro PI 1, persona che egli sa innocente, e meglio per avere, tentato di incolpare PI 1, condirettore presso la __________ __________ di __________, di aver fatto uso di un documento falso, costituito dal formulario A relativo alla relazione nr. __________ intestata alla società __________ __________, aperto presso la banca suddetta, asserendo che tale documento riporta indicazioni false, ossia che egli è l’unico, secondo le sue affermazioni, avente diritto economico dei fondi depositati in conto, allorché, in realtà i fondi in questione apparterrebbero quasi totalmente ai suoi famigliari, tale comportamento essendo dettato da interessi patrimoniali ingenti, dal momento che la reale appartenenza economica dei beni depositati sul conto suddetto è questione rilevante ai fini della procedura di divorzio aperta dinanzi al Pretore del __________ di __________” (DAC __________);\nche con sentenza 9.5.2003 la suddetta Corte ha assolto l’istante dall’imputazione;\nche nella medesima sentenza, in relazione ad altri due procedimenti aperti a carico di IS 1 su querele 21/23.11.2000 e 12/13.3.2001 di PI 2 (inc. __________), la Corte lo ha inoltre dichiarato autore colpevole di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento, condannandolo alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e al versamento di un’indennità di CHF 3'000.-- alla parte civile PI 2 (sentenza 9.5.2003, p. 5 e 6; cfr. anche ACC __________ dell’1.3.2001 e ACC __________ del 19.4.2001); detti procedimenti - come esposto correttamente dall’istante - non sono (e non possono essere) oggetto della presente procedura (cfr. istanza 6/7.4.2004, p. 3);\nche con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 5'499.75 oltre interessi al 5% dal 9.5.2003, per spese di patrocinio, e CHF 742.45 per titolo di ripetibili di questa sede (cfr. istanza 6/7.4.2004, p. 4);\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche - come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;\nche accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);\nche lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);\nche in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;\nche la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);\nche la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);\nche è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);\nche la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;"}