che giova al proposito ricordare che l’istante ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o dall’abbandono del procedimento per presentare la domanda d’indennità e per raccogliere la documentazione e gli elementi necessari al fine di quantificare la propria pretesa; che del resto non precisa per quale motivo sarebbe necessaria una siffatta perizia; che pertanto detta richiesta non può essere accolta; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta.