{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-134_2005-11-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86297&nX40_KEY=4921990&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b903fbf65f53e7e684178a43bd0bc775"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:39", "Checksum": "aaf870011cefa194e1cbae3a556c7f16", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale.\n\n\nche il procedimento penale aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze, evincibili in particolare dal certificato medico 16.1.2004, lo hanno indubbiamente segnato in maniera profonda sia a livello fisico sia a livello psicologico;\nche ciononostante - nella commisurazione dell’indennità a titolo di torto morale - in relazione allo stato di salute dell’istante occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione costituzionale” - ossia una particolare predisposizione del danneggiato per danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti - quale motivo di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti);\nche nel caso in esame non si può escludere a priori la possibilità che altri fattori concomitanti abbiano contribuito al peggioramento del suo stato di salute, essendo “(...) a più riprese (...) stato ricoverato per la psicopatologia di base per la quale egli risulta in terapia psichiatrica, (...)” (doc. D, certificato medico 26.1.2004), verosimilmente a seguito dell’incidente della circolazione avvenuto il __________ e al successivo incidente occorso in data __________ ed avendo dichiarato nel corso del suo interrogatorio, tenutosi in sede di Ministero pubblico l’8.5.2002, di essere invalido al 100% (AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 1 e 2);\nche assevera altresì che “l’evento giudiziario, noto come __________, ha avuto un forte eco a livello cantonale a causa del grande interesse mediatico suscitato (...)”, che la procedura a suo carico sarebbe “(...) stata conosciuta da un’importante parte della popolazione che non ne avrebbe avuto informazione se si fosse trattato di una normale inchiesta non veicolata da giornali o da televisione”, che “l’opinione pubblica é stata minuziosamente informata” di questa vicenda, “(...) delle persone coinvolte, segnatamente del” suo “coinvolgimento (...)” e che “considerando poi la regione dove vive (...), a __________ in __________, l’effetto di pubblicità è stato amplificato dal fatto che la popolazione ha una più ampia conoscenza reciproca” (istanza 5/6.4.2004, p. 6);\nche al proposito va rilevato che all’inchiesta “____________________” è stato dato sì ampio risalto sui quotidiani ticinesi e dai mass media, suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, ma l’attenzione pubblica si è comunque focalizzata su altre persone, essendo l’inchiesta “(...) durata circa un anno e mezzo ed é segnatamente sfociata in tre decreti di accusa nei confronti di altrettanti coaccusati dell’istante, contro i quali è stata interposta opposizione” e che per quanto attiene al qui istante “(...) l’inchiesta si è di fatto sviluppata sull’arco del solo mese di maggio 2002 o poco di più, dopo di che egli non è praticamente stato più soggetto di atti d’inchiesta”, che “(...) è invece proseguita a carico di altre persone, segnatamente di __________ __________, ed ha avuto un’importante periodo di stallo dovuto a questioni probatorie - che non hanno potuto infine essere risolte per problemi tecnici - estranee alla posizione dell’istante” (osservazioni 22.4.2004, p. 2);\nche l’istante del resto non comprova che il suo nominativo sarebbe in qualche modo trapelato dai quotidiani ticinesi o da altri mass media e non dimostra nemmeno quali sarebbero stati gli effetti di questa vicenda sul suo rapporto personale/familiare con la popolazione __________;\nche tenuto conto di quanto sopra esposto questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 4'000.--;\nche l’importo qui riconosciuto, tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono __________ e nella presente decisione;\nche sul totale riconosciuto vanno inoltre versati gli interessi al 5% dal 24.11.2003, come postulato;\nche l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza interessi di mora);\nche nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;\nche la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;\nche va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;\nche l’indennità complessiva ammonta a CHF 8'998.95, di cui CHF 2'764.55 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 5.4.2004, CHF 2'034.40 per danni materiali oltre interessi al 5% dal 24.11.2003, CHF 4'000.-- per torto morale oltre interessi al 5% dal 24.11.2003 e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;\nche l’istante postula l’allestimento di una perizia psichiatrica sulla sua persona (cfr. istanza 5/6.4.2004, p. 4 e 8);\nche giova al proposito ricordare che l’istante ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o dall’abbandono del procedimento per presentare la domanda d’indennità e per raccogliere la documentazione e gli elementi necessari al fine di quantificare la propria pretesa;\nche del resto non precisa per quale motivo sarebbe necessaria una siffatta perizia;"}