{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-134_2005-11-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86297&nX40_KEY=4921990&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b903fbf65f53e7e684178a43bd0bc775"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:39", "Checksum": "aaf870011cefa194e1cbae3a556c7f16", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 16.11.2005 60.2004.134\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). danni materiali. torto morale.\n\n\nche fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);\nche questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 - una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);\nche la tariffa applicata - pari a CHF 110.--/ora per le prestazioni fornite dal lic. iur. __________ __________ - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - appare invece eccessivo;\nche del resto la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;\nche conseguentemente all’istante va riconosciuto l’importo limitatamente a CHF 1'189.85 (649 minuti) a titolo di onorario in relazione al patrocinio del lic. iur. __________ __________, di cui 160 minuti inerenti ai due interrogatori del suo assistito tenutisi l’8.5.2002 [ritenuto che il legale ha assistito soltanto parzialmente il suo cliente durante l’interrogatorio tenutosi la mattina dell’8.5.2002 (cfr. AI 14, verbale d’interrogatorio 8.5.2002, p. 4) e che il secondo interrogatorio è iniziato alle ore 14.30 ed è terminato alle ore 16.30 (cfr. AI 15 verbale d’interrogatorio 8.5.2002)], 150 minuti inerenti all’interrogatorio 22.5.2002 (AI 44) come postulato, 30 minuti inerenti agli scritti a MP (10 minuti/scritto, trattandosi di lettere di poche righe), 69 minuti inerenti alle varie conferenze telefoniche con la famiglia del cliente, il Ministero pubblico, la polizia (come postulato), 45 minuti inerenti all’esame degli atti (come postulato), 150 minuti inerenti all’accesso alle carceri pretoriali, __________ (come postulato) e 45 minuti di conferenza con il cliente (come postulato);\nche la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora per le prestazioni fornite dall’avv. __________ __________ - appare anche conforme ai suddetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche per il patrocinio prestato dall’avv. __________ __________ viene ammesso un dispendio orario limitatamente a CHF 1'241.65 (298 minuti), di cui 63 minuti inerenti alle varie conferenze telefoniche (come postulato), 60 minuti inerenti alle lettere al cliente (15 minuti per scritto, essendo - in base alle spese - ciascuna di una pagina) e 15 minuti inerente alla lettera al PP (AI 98, essendo di poche righe), 100 minuti inerenti all’esame degli atti (come postulato), 60 minuti inerenti alle conferenze con il cliente (la durata indicata apparendo eccessiva);\nche a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 137.80, ridotte a CHF 11.70 quelle inerenti alle telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) e stralciati CHF 2.-- inerente alla “Conf. tel a MP” del 21.5.2005, non essendo stata indicata la durata del colloquio telefonico;\nche l’IVA - al 7.6% su CHF 2'569.30 - ammonta a CHF 195.25;\nche per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.4.2004 della presente istanza;\nche a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 2'764.55, di cui CHF 1'189.85 per le prestazioni del lic. iur. __________ __________ e CHF 1'241.65 per quelle dell’avv. __________ __________, CHF 137.80 di spese e CHF 195.25 di IVA, oltre interessi al 5% dal 5.4.2004;\nche - con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che \"tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione\" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al \"danno patrimoniale, materiale\" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);\nche l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;\nche per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l'istante chiede il risarcimento dell’importo complessivo di CHF 2'034.40 “(...) per i costi medici sostenuti a seguito della depressione psichica causatagli dal procedimento penale, (...)”, allegando parimenti la polizza d’assicurazione della sua cassa malati, un certificato medico e tre certificati di degenza con la relativa fattura (istanza 5/6.4.2004, p. 4 e doc. C - G ivi allegati);"}