che a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale - l’importo complessivo di CHF 7'247.--, oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 su CHF 3'400.--; che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale del 5.4.2004 (doc. 3); che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 5.6.2003 della Pretura penale (inc.