N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di indicare la ditta di cui sarebbe titolare; che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.); che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;