1996 p. 335) presuppone che il procedimento penale abbia determinato - in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194); che in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di indicare la ditta di cui sarebbe titolare; che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e non provato (cfr.