{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-132_2005-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61079&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "af46ce62800eea8a88e97c72b82bf74b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:40", "Checksum": "bd864225852d0b42cbd60405cfd7c350", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che \"tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione\" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al \"danno patrimoniale, materiale\" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);\nche l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;\nche per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l'istante chiede, affermando di essere impresario edile in proprio, il risarcimento del mancato guadagno durante il periodo di detenzione prudenzialmente stimato in CHF 2'550.--, ovvero in “(…) almeno CHF 150.-- per giorno di detenzione” (istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 4);\nche la giurisprudenza alla quale l’istante rinvia (REP. 1996 p. 335) presuppone che il procedimento penale abbia determinato - in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194);\nche in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di indicare la ditta di cui sarebbe titolare;\nche non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.);\nche l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);\nche secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);\nche nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;\nche questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);\nche la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);\nche nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;\nche benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;\nche l’istante postula la rifusione di CHF 4'250.-- oltre interessi al 5% dall’1.11.1997, ritenendo “(…) equo, opportuno e commisurato al caso stabilire un’indennità per torto morale di CHF 250.--/giorno per 17 giorni” (istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 5);\nche - come esposto - il 1.10.1997 è stato arrestato con le accuse di ricettazione e riciclaggio di denaro (AI 1, rapporto d’arresto 1.10.1997 e AI 3);\nche l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 4, verbale di notifica di arresto e di decisione 2.10.1997);\nche è stato scarcerato il 17.10.1997 (AI 13);"}