{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-132_2005-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61079&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "af46ce62800eea8a88e97c72b82bf74b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:40", "Checksum": "bd864225852d0b42cbd60405cfd7c350", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 8'492.50 [di cui CHF 6'949.70 a titolo di onorario e CHF 1'542.80 di spese ed esborsi (doc. 1-3)];\nche dalla nota professionale del 22.12.2000 (doc. 1) si deduce che la tariffa oraria applicata è pari a CHF 200.--/ora (importo che risulta da un confronto tra tempo ed onorari esposti e che rientra nei suddetti parametri);\nche dalle ulteriori note professionali del 14.7.2003 (doc. 2) e del 5.4.2004 (doc. 3) non è invece possibile dedurre la tariffa oraria, che va pertanto stabilita in CHF 250.--/ora conformemente ai predetti principi;\nche il dispendio orario complessivo che ne deriva (20 ore e 30 minuti a CHF 200.--/ora e 11 ore e 24 minuti circa a CHF 250.--/ora) appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;\nche va innanzitutto ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento - vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);\nche in concreto la stesura dell’istanza 8.10.1997 indirizzata alla Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello con oggetto l’autorizzazione a patrocinare in collegio di difesa a favore degli avv__________ __________ non va presa in considerazione;\nche d’altronde il procedimento penale poteva essere eseguito e gestito da un solo legale mentre la necessità del collegio di difesa non risulta né dagli atti né dall’istanza in esame, per cui le prestazioni inerenti la corrispondenza ed i colloqui telefonici dell’avv. PA 1 con i colleghi italiani avv. Attilio Cillario e Roberto Brambilla non possono essere rivendicate;\nche nemmeno il reclamo 27.11.1997 all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori (AI 16) avverso la decisione 14.11.1997 con cui l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry negava al difensore l’accesso agli atti (AI 15), alla luce della successiva decisione 15.12.1997 (AI 18), può essere considerato necessario ed utile per il procedimento;\nche, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario pari a 15 ore e 20 minuti, di cui 150 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 240 minuti inerenti i vari colloqui con l’istante, 40 minuti inerenti le telefonate, 120 minuti inerenti lo studio della fattispecie, 60 minuti inerenti l’esame degli atti (deposito atti), 180 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 70 minuti inerenti il processo (che si è protratto dalle ore 9.40 alle ore 10.50 circa) e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza di indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie per averla seguita fin dall'inizio;\nche pertanto, applicando alle prestazioni fino al 31.12.2000 (pari a 7 ore) la tariffa di CHF 200.--/ora così come richiesto, ed a quelle successive (pari a 8 ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi, l’onorario da risarcire ammonta a CHF 3'484.--;\nche anche le spese, benché non precisate in relazione ad ogni singola operazione, appaiono nel loro complesso eccessive con riguardo alle effettive necessità di patrocinio;\nche al proposito si giustifica rimborsare CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera semplice, CHF 7.--/fax e CHF 2.--/fotocopia;\nche a titolo di spese viene ammessa la somma complessiva di CHF 363.--, di cui CHF 50.-- per l’apertuta e la formazione dell’incarto, CHF 8.-- inerenti le telefonate, CHF 14.-- inerenti i fax del 6.10.1997 (AI 6) e dell’8.10.1997 (AI 10), CHF 35.-- concernenti le raccomandate del 7.11.1997 (AI 14), del 23.11.2000 (AI 25) e del 20.7.2001 (AI 32), CHF 74.-- inerenti i vari scritti (AI 8, 12, 20, 21, 22, 27, 28 e 30; scritto 3.8.2001 al Tribunale penale cantonale e 10.6.2003 alla Pretura penale), CHF 50.-- per le fotocopie (importo forfetario), CHF 50.-- di esborsi al Ministero pubblico (AI 27), CHF 32.-- inerenti le trasferte ed infine CHF 50.-- inerenti la presente istanza di indennità, stralciate in particolare le spese di “cancelleria”, in quanto non specificate, e gli esborsi inerenti l’istanza di autorizzazione alla Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello (AI 11) ed il reclamo 27.11.1997 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 18);\nche a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 3'847.--;"}