che il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento, essendo la chiamata di correo insufficientemente vestita con riferimento al reato di truffa e per insufficienza di prove in relazione al reato di riciclaggio di denaro (cfr. osservazioni 13.4.2004 del procuratore generale, p. 2); che nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde dall’applicazione di detta disposizione; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1.