che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; che il procedimento penale ha preso avvio dalle dichiarazioni di PI 2 (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6); che il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento, essendo la chiamata di correo insufficientemente vestita con riferimento al reato di truffa e per insufficienza di prove in relazione al reato di riciclaggio di denaro (cfr.