che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 100.-- a titolo di indennità dipendente dal presente procedimento; che, alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'810.35, di cui CHF 1'310.35 per spese di patrocinio, CHF 1'400.-- per torto morale e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede; che interessi di mora non sono pretesi;